Premessa
Sono oggetto di specifica tutela di Legge tutte le cose immobili e mobili, comprese le cose d’interesse numismatico, che ricadono sotto la definizione di “beni culturali” ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani).
Cosa deve fare il privato in caso di rinvenimento di un bene d’interesse numismatico?
Ai sensi dell’art. 90 del Codice (Scoperte fortuite), deve farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di Pubblica Sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Lo scopritore ha però facoltà di rimuovere il reperto, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita dell’Autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della Forza Pubblica. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Secondo l’art. 92 del Codice (Premio per i ritrovamenti) il Ministero corrisponde un premio allo scopritore non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate o, in alternativa, mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. Da sottolineare che lo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato in un fondo altrui senza il permesso del proprietario o del possessore, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni penali, non ha diritto al premio in argomento.
A chi appartiene il bene numismatico rinvenuto nel sottosuolo?
In base all’art. 91 del Codice (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) le cose in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del codice civile).
È legale l’uso del metal detector in Italia?
La compravendita, la detenzione e l’uso è consentito dalla legge italiana. Tuttavia, il metal detector non può essere utilizzato, come d’altronde qualsiasi altro strumento, nelle ricerche di reperti archeologici e di beni culturali, tra cui quelli numismatici tutelati a norma del D.Lgs. 42/2004. Chiunque esegue le suddette ricerche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni dell’Amministrazione, è punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310,00 a euro 3.099,00 (art. 175 del D.Lgs 42/2004).
Chi si impossessa di beni di natura numismatica a seguito di ricerche clandestine o di rinvenimenti fortuiti, in cosa incorre?
L’art. 176 del D.Lgs 42/2004 stabilisce che chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31,00 a euro 516,50. Il reato si perfeziona allorché l’autore abbia posto in essere un’azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa, spostandola dal luogo in cui si trovava in origine, per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo (Cass. Pen. 11/15.2.06 n° 13701).
II possesso dei beni numismatici è consentito?
Il possesso delle cose d’interesse numismatico tutelate a norma del D.Lgs. 42/2004 è consentito quando:
• la dimostrazione del possesso risalga con certezza ad una data antecedente all’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 che, per la prima volta, ha sancito la regola dell’appartenenza a titolo originario allo Stato delle cose d’interesse culturale ritrovate nel sottosuolo ovvero sia stato trasmesso per successione ereditaria;
• sia nella disponibilità del soggetto perché rilasciato dallo Stato come premio;
• sia stato acquistato presso attività di vendita al pubblico specializzate nel settore. Queste sono, peraltro, tenute all’osservanza delle normative dettate dalla disciplina del commercio e dalle disposizioni di polizia amministrativa, contenute negli artt. 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931) e negli artt. 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 635/1940), nonché all’osservanza delle norme del Codice dei Beni Culturali, come ad esempio l’obbligo di rilascio dell’Attestato di autenticità e di provenienza (art. 64 del D.Lgs 42/2004).
In tal caso, sarà importante verificare l’eventuale sussistenza sul bene della notifica d’interesse culturale di cui all’art. 15 del D. Lgs 42/2004. Si rammenta che il venditore è obbligato a notificare all’Amministrazione la cessione del bene, affinché questa sia posta in condizione di avvalersi eventualmente del diritto di prelazione previsto dalla legge che consente all’amministrazione di acquistare il bene e di essere preferito ad altri acquirenti. Comunque è consigliabile che l’acquirente faccia la comunicazione dell’avvenuta acquisizione del bene alla competente Soprintendenza, affinché valuti l’eventuale importanza del materiale. Nell’ipotesi di beni particolarmente interessanti dal punto di vista storico-scientifico, la Soprintendenza potrà avviare le procedure per il vincolo. Il bene vincolato rimarrà nella piena disponibilità del proprietario, ma questi è tenuto a provvedere alla sua corretta conservazione, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. In caso di vendita deve essere presentata denuncia entro trenta giorni alla Soprintendenza, ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione (art. 59 D.Lgs 42/2004).
Si possono acquistare beni numismatici all’estero?
Si. Un privato può acquistare all’estero beni d’interesse numismatico nel rispetto della legislazione del Paese di origine, introducendoli in Italia ottemperando a quanto previsto dall’art. 72 del D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale.
SUGGERIMENTI PER GLI APPASSIONATI DI NUMISMATICA
In linea generale, occorre conservare la documentazione che comprovi dettagliatamente l’acquisto di ogni singolo pezzo: fatture, scontrini, ricevute, cartellini, fotografie, cataloghi da cui proviene il materiale, verbali di aggiudicazione, licenze di esportazione, sdoganamenti e quant’altro possa essere utile a fare emergere la limpida condotta del collezionista ed il legittimo possesso delle monete.
Evitare di cadere in “tentazione” cercando di fare a tutti i costi “l’affare” o l’acquisto “sottobanco”, dietro al quale solitamente si nasconde una truffa o, peggio ancora, materiale di provenienza illecita.
Fare attenzione in particolare se:
• sono visibili residui di terra sulle monete, in quanto potrebbero essere riconducibili a recente attività di scavo clandestina (es. lotti di gruzzoli di monete da pulire);
• il cedente non sia in grado di fornire/con adeguata ed esaustiva documentazione, la provenienza delle monete;
• il prezzo sia molto al di sotto del possibile valore di mercato;
• sia proposto da persone non addette al settore.
Si ritiene opportuno precisare che, l’osservanza scrupolosa delle suddette precauzioni può talvolta non essere sufficiente ad escludere il rischio per il collezionista di entrare in possesso di una moneta di provenienza illecita, con conseguenti risvolti giudiziari, ma gli permetterà, tuttavia, di dimostrare la trasparenza della condotta.
Estratto dal Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n°1, Ed. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le Antichità; pagg. 376 e 377; Roma 2013